PREMESSA
La PROCIV-ARCI Associazione Nazionale Volontari per la Protezione
Civile è costituita in Roma il 15 aprile 1984, é componente
del Comitato di Volontariato del Dipartimento Protezione Civile
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 684
del 18/10/1993.
La PROCIV-ARCI fa parte della federazione ARCI, e si riconosce nella
sua storia, come parte integrante nei valori democratici e fonda
la propria storia nel solidarismo italiano e ribadisce la propria
continuità anche richiamando la Dichiarazione Universale
dei Diritti dell'Uomo dell'ONU ed è impegnata per un'Europa
unita dei cittadini.
L'ARCI è riconosciuta dal Ministero dell'Interno come ente
avente finalità assistenziali, con decreto del 2 agosto 1967
visto il decreto 10 luglio 1947 n.705.
FINALITA’ E DEFINIZIONE
Art. 1 - E’ costituita un'Associazione di
Volontariato di Protezione Civile denominata PROCIV-ARCI Associazione
dei Volontari di Protezione Civile, con sede legale in Roma via
Monti di Pietralata n°16.
Art. 2 - L'Associazione è costituita a tempo
illimitato e non persegue finalità di lucro.
Art. 3 - L'organizzazione e la struttura interna
sono regolati da principi democratici. L'Associazione opera nel
rispetto del presente Statuto Nazionale, della Costituzione Italiana
e delle Vigenti Leggi.
Art. 4 - La PROCIV-ARCI é un'Associazione
Nazionale autonoma e pluralistica e si configura nel prestare la
propria opera a mezzo dei suoi associati in attività di previsione,
prevenzione e soccorso in materia di pubbliche calamità su
tutto il Territorio Nazionale ed Internazionale, nel pieno rispetto
dei principi e delle finalità che hanno ispirato la normativa
delle leggi in vigore in materia di Protezione Civile.
L'Associazione si propone di valorizzare il patrimonio forestale,
promuovere la tutela ambientale, la difesa del territorio e la salute
delle popolazioni.
La PROCIV-ARCI nel sistema associativo promuove cultura, socialità
e solidarietà attraverso la pratica della partecipazione
e dell'autogestione; promuove il libero associazionismo dei cittadini,
ispirandosi a principi federalisti e proponendosi negli spazi di
partecipazione responsabile, in forma autoorganizzata, per favorire
un'articolata dialettica della democrazia.
La PROCIV-ARCI favorisce il radicamento di questi valori con il
proprio impegno su tutto il territorio, riconoscendo pari dignità
e autonomia economica, organizzativa alle organizzazioni aderenti
e regolarmente costituite su scala regionale, territoriale e locale.
Art. 5 - Sono quindi campi prioritari di iniziativa
e intervento dell'Associazione e compiti della PROCIV-ARCI:
a) di prestare il proprio contributo umano e
tecnico a mezzo dei propri associati nell'attività della
Protezione Civile, nella previsione, prevenzione e soccorso in
materia di calamità, ovunque si richieda la necessità
dell'intervento prevalentemente su tutto il territorio nazionale;
b) di divulgare, attraverso i normali canali
informativi, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire
pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita
di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di
emergenza; di realizzare nel modo più opportuno possibile
corsi di addestramento dei soci operativi, di collaborare con
gli Enti Locali e le Istituzioni in genere per la raccolta, elaborazione
di informazioni di pubblica utilità in materia;
c) favorire l'organizzazione relativa ad attività
di espressione e promozione culturale, sportive, turistiche, ricreative
e formative e di crescita sociale, comprese quelle di carattere
professionale, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di
svago e di crescita culturale dei soci e dei cittadini;
d) l'iniziativa tesa a realizzare una società
eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente
una architrave del proprio modello di sviluppo;
e) di promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone,
che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale,
di affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono
nel territorio;
f) tutela degli animali da affezione;
g) le attività di formazione, informazione
e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli
studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con Associazioni
ed Enti che operano nella scuola sul settore Protezione Civile,
tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica
etc.;
h) le attività di cooperazione, solidarietà
internazionale e di educazione allo sviluppo;
i) la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero
del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;
j) difesa, valorizzazione della pratica del servizio
civile e l'azione politica per la riduzione delle spese militari;
k) avanzare proposte agli enti pubblici e privati,
partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione
pubblica, per una adeguata programmazione delle iniziative atte
a realizzare gli scopi dell'Associazione e del presente statuto.
Art. 6 - La PROCIV-ARCI considera inoltre suo dovere
battersi, secondo lo spirito dello Statuto della Federazione ARCI,
alla quale aderisce, contro ogni forma di emarginazione, discriminazione,
sopraffazione, razzismo, violenza; contro ogni forzata omologazione
culturale, contro ogni etnocidio, contro ogni scelta o azione che
mettano in discussione il diritto degli individui, delle comunità,
dei popoli alla preservazione della pace, della vita, del diritto
alla salute e alla tutela dell'ambiente.
Art. 7 - La PROCIV-ARCI in particolare agisce per
sviluppare la crescita di una coscienza di massa sui problemi delle
differenti classi di rischio e per favorire e stimolare forme di
auto-organizzazione e di formazione dei cittadini su tali terreni.
Art. 8 - La PROCIV-ARCI riconosce tutte le persone,
indipendentemente dal loro sesso, dalla loro nazionalità,
dalle loro convinzioni etiche, politiche e religiose, nonché
dalla loro condizione sociale, quali potenziali protagonisti dell'iniziativa
della Associazione.
Art. 9 - La PROCIV-ARCI pertanto individua nel
metodo associativo e nell'autoformazione continua, gli strumenti
per la costruzione di un sistema di Protezione Civile in cui ognuno
possa essere pienamente partecipe, a partire dai suoi effettivi
bisogni e interessi, in ogni fase e in modo particolare in quelle
della previsione, della prevenzione, dell'informazione, del soccorso,
della formazione e della coscientizzazione.
LA FORMA ASSOCIATIVA
Art. 10 - Possono aderire alla PROCIV-ARCI, gruppi,
organismi, Associazioni, movimenti e singoli cittadini, che si riconoscono
ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni.
Si acquisisce la qualifica di socio presentando la richiesta di
adesione. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere
permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo
art.13. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio,
introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di
diritti o a termine.
L'adesione di gruppi e movimenti é subordinata all'acquisizione
del certificato di adesione.
La PROCIV-ARCI può stabilire ad ogni livello patti federativi,
accordi di cooperazione e di partecipazione con associazioni ed
enti tranne quelli di fusione o confluenza che possano essere decisi
dagli organismi dirigenti nazionali e convalidati dal Congresso
Nazionale anche in seduta straordinaria.
Art. 11 - Le basi associative sono i principali
soggetti dell'iniziativa associativa e politica di PROCIV-ARCI.
La loro adesione é subordinata al rispetto delle disposizioni
e dei regolamenti interni emanati dagli organismi dirigenti regionali
e nazionali. L’adesione è subordinata altresì
all'esistenza nel proprio Statuto di quelle norme e principi inderogabili
che sono il fondamento sia etico che giuridico di PROCIV-ARCI, quali:
a) l'assenza di fini di lucro;
b) i principi di democrazia;
c) partecipazione e collegialità;
d) la trasparenza amministrativa;
e) la titolarietà di diritti sostanziali
per tutti gli associati;
f) in nessun caso gli utili o avanzi di gestione
possono essere ripartiti tra i soci ne direttamente ne indirettamente;
g) in caso di scioglimento il patrimonio sociale
non potrà mai essere ripartito fra i soci.
Le basi associative sono anche il principale luogo della totalità
delle iniziative ed espressioni dell'associazione.
Art. 12 - Gli associati hanno diritto a:
a) concorrere all'elaborazione del programma
e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
b) approvare i bilanci preventivi e consuntivi
delle diverse articolazioni dell'Associazione;
c) eleggere gli organismi di direzione, di garanzia
e di controllo, ed essere eletti negli stessi.
Gli associati sono tenuti a:
a) osservare lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni
degli organismi dirigenti;
b) rimettere la risoluzione di eventuali controversie
interne all'operato degli organismi di garanzia dell'Associazione.
Art. 13 - Salvo diritto di recesso, la decadenza
dei soci o associazioni aderenti avviene:
a) In caso di decesso del socio o di scioglimento
dell’associazione;
b) per il mancato pagamento della quota di adesione
o della quota associativa per le associazioni affiliate e i soci;
c) per rifiuto motivato del rinnovo della tessera
sociale o dell’adesione da parte di organismi dirigenti
preposti a tal compito;
d) per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.
e) L’espulsione diventa definitiva in caso
di:
• gravi violazioni dello Statuto, dei Regolamenti e l’inosservanza
degli atti deliberatori o deliberati;
• per atti lesivi o denigratori dell’immagine dell’Associazione.
Art. 14 - Per lo svolgimento di ogni attività
necessaria alla realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione
si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie,
personali e gratuite dei propri associati.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari
al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e
specializzare l'attività della stessa.
Art. 15 - L'adesione individuale avviene di norma
presso una base associativa o una squadra della PROCIV-ARCI.
In assenza di simili istanze nel territorio, cinque persone possono
costituire una base associativa della PROCIV-ARCI.
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
Art. 16 - La PROCIV-ARCI promuove il federalismo
solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione;
favorisce e valorizza tutte le identità che traggono origine
dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di
una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione di un Associazionismo
nazionale.
Art. 17 - Il sistema associativo di PROCIV-ARCI,
che ha come fondamento l'insieme delle basi associative, si articola
su principi federativi nei seguenti livelli:
a) le Strutture di Base;
b) Comitati Territoriali;
c) Comitati Regionali;
d) Organismi di Direzione Nazionale.
Art. 18 - Il comitato territoriale, può
essere definito tale solo se rappresenta almeno tre strutture di
base, si costituisce come il principale livello del coordinamento
e della sintesi operativa ed organizzativa dell'Associazione sul
territorio; valorizza l'insediamento associativo, dotandosi delle
opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove
basi associative.
Rappresenta l'Associazione nei confronti di enti locali, istituzioni,
organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.
Il comitato territoriale, in virtù delle funzioni di articolazione
nazionale, assume le relative responsabilità di controllo
e di indirizzo verso le strutture di base; in particolare, per quanto
riguarda le basi associative, il comitato territoriale controlla
il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione
della vita associativa.
Ai soci vengono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure adeguate,
quei diritti di accesso e di partecipazione comuni di tutti gli
associati, in accordo con i principi istituzionali dell'Associazione
e in armonia con la legislazione vigente.
Art. 19 - Il Comitato Regionale, può essere
definito tale se rappresenta almeno quattro strutture di base, è
il luogo del coordinamento dell'iniziativa associativa tra i comitati
territoriali, sviluppa i rapporti con l'Ente Regione e rappresenta
l'Associazione nei confronti delle organizzazioni di volontariato,
sociali e politiche di ambito regionale, definisce gli ambiti geografici
ed operativi di competenza dei comitati territoriali.
Il Comitato Regionale ha il compito di promuovere e sviluppare l'associazione
e la sua iniziativa sul territorio regionale, anche favorendo la
costituzione di comitati territoriali.
E’ luogo della verifica dell'attuazione dei principi di democrazia
e trasparenza nel tessuto associativo della propria regione.
In concorso con i comitati territoriali, cura la gestione di servizi
comuni e la realizzazione di attività specifiche di Protezione
Civile ed anche di formazione.
Art. 20 - Gli organismi di direzione nazionale,
nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare
le scelte strategiche operative e il governo dell'associazione nella
sua dimensione nazionale.
Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi
degli adeguati strumenti operativi, promuovono lo sviluppo e il
consolidamento dell'associazione nel territorio.
Per inefficienza degli organismi territoriali o regionali può
sostituire i poteri in caso di provato disinteresse.
Rappresentano nazionalmente PROCIV-ARCI nei confronti delle istituzioni
e organizzazioni politiche e sociali.
Art. 21 - I comitati territoriali e regionali devono
essere dotati di atto costitutivo inviato al collegio dei garanti
della struttura organizzativa nazionale.
Art. 22 - Sono organi dell’Associazione Nazionale:
a) il Congresso Nazionale;
b) il Consiglio Nazionale;
c) l’Ufficio di Presidenza;
d) il Presidente Nazionale.
Art. 23 - Il Congresso Nazionale si svolge di norma
ogni 3 anni nelle forme stabilite dal Consiglio Nazionale; esso
ha il compito di:
a) discutere e approvare le proposte di modifica
dello Statuto Nazionale;
b) eleggere il Collegio Nazionale dei Garanti;
c) eleggere i Revisori dei Conti;
d) eleggere il Consiglio Nazionale.
Il Congresso Nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria;
in tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata
della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o da un
terzo dei Consigli Direttivi dei Comitati Territoriali o Regionali
che rappresentino almeno un terzo dei soci nazionali; in ogni caso
é il Consiglio Nazionale a stabilirne le norme di svolgimento.
Il Congresso Nazionale straordinario delibera sugli argomenti che
ne hanno richiesto la convocazione.
Art. 24 – Il Consiglio Nazionale é
il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione
tra un congresso e l'altro. E’ composto dai coordinatori regionali
o da un delegato del Consiglio Direttivo regionale e ulteriori membri
individuati per funzioni o incarichi specifici.
Esso ha il compito di:
a) eleggere il Presidente Nazionale e il Vice
Presidente Nazionale, quest’ultimo è componente dell’Ufficio
di Presidenza ed ha il compito di sostituire il Presidente Nazionale
in caso di impedimento od assenza. Lo sostituisce per la gestione
ordinaria dell’associazione nei casi previsti dall’art.
25 fino allo svolgimento del congresso straordinario.
b) eleggere su proposta del Presidente: l’Ufficio
di Presidenza e il Vice Presidente Nazionale;
c) il Consiglio Nazionale può proporre al Presidente Nazionale
componenti dell’Ufficio di Presidenza;
d) dare l’incarico su proposta del Presidente: di Responsabile
Nazionale Emergenze;
e) applicare le decisioni congressuali;
f) predisporre, discutere ed approvare il programma
annuale di attività;
g) predisporre, discutere ed approvare il bilancio
preventivo e consuntivo nonché eventuali variazioni di
bilancio;
h) discutere ed approvare il piano di tesseramento
sociale;
i) convocare il Congresso ordinario o straordinario,
stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
j) decidere la partecipazione o l'adesione ad
organizzazioni o patti federativi che comunque saranno approvati
dal Congresso Nazionale;
k) verificare la costituzione dell'effettivo
funzionamento degli organismi dirigenti dei Comitati Regionali;
l) deliberare, su proposta del Collegio dei Garanti
i provvedimenti di commissariamento di strutture Regionali e Territoriali.
Il Consiglio Nazionale può essere convocato anche su richiesta
motivata di almeno un terzo dei componenti.
Il Consiglio Nazionale può sfiduciare a maggioranza assoluta
dei suoi componenti il Presidente Nazionale.
In caso di dimissioni o sfiducia del Presidente Nazionale, può
eleggerne un altro in sostituzione o convocherà il Congresso
Straordinario secondo le modalità previste dall'art. 23.
Il Consiglio Nazionale può invitare Soci (senza diritto di
voto) che ne fanno richiesta specifica per presentare e valutare
proposte di iniziative o attività.
Art. 25 - Il Presidente Nazionale rappresenta ed
esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento
politico ed organizzativo. E’ membro di diritto e convoca
il Consiglio Nazionale, é coordinatore e componente di diritto
dell’Ufficio di Presidenza e ne convoca le sedute. Al Presidente
spetta la firma sociale, detiene la rappresentanza legale dell'Associazione
e la rappresenta anche in giudizio e verso terzi.
Art. 26 – L’Ufficio di Presidenza é
la sede del governo ordinario dell'Associazione Nazionale coadiuvando
il Presidente nella gestione politica e organizzativa anche attraverso
la costituzione di dipartimenti, l’attribuzione di incarichi
ratificati dal Consiglio Nazionale o di deleghe. E’ composta
dal Presidente, Vice Presidente e da altri membri proposti dal Presidente
Nazionale e/o dal Consiglio Nazionale.
All’Ufficio di Presidenza sono inoltre attribuiti tutti i
più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria
della Associazione, in particolare di:
a) obbligare cambiariamente l’Associazione;
b) concedere garanzie personali o reali (o la
loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
c) compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi
operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare
fidi;
d) transigere e compromettere in arbitrii anche
amichevoli e compositori;
e) autorizzare e compiere qualsiasi operazione
presso uffici pubblici e privati;
f) promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni,
resistere alle liti, transigere, nominare avvocati.
occorrerà la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale
per:
a) acquistare, vendere e permutare immobili,
b) assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo
termine.
L’Ufficio di Presidenza può delegare a singoli componenti
i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti
e durata.
Art. 27 - Il Responsabile Nazionale Emergenze non
ha incarichi amministrativi, attua le scelte di programma operative,
discusse ed approvate dalla Presidenza Nazionale ed eventualmente
dal Consiglio Nazionale, non prevarica i Comitati Territoriali o
Regionali, ma collabora e propone soluzioni ed indirizzi operativi/tecnici.
Il compito del Responsabile Nazionale Emergenze è quello
di promuovere veri scambi di esperienze con le varie realtà
nazionali.
Rappresenta a livello nazionale dal punto di vista operativo la
PROCIV-ARCI ed esegue le direttive della Presidenza Nazionale.
GLI ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO
Art. 28 - Sono organi di garanzia e controllo:
a) il Collegio dei Garanti
b) il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 29 - Il Collegio dei Garanti è organo
di garanzia statutaria, e regolamentare e di giurisdizione interna;
é presente in ogni livello organizzativo della Associazione
e viene eletto nei rispettivi Congressi; esso ha il compito:
a) interpretare le norme statutarie e regolamentari
e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta
applicazione;
b) emettere pareri di legittimità su atti,
documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti.
c) verificare la conformità degli Statuti
dei Comitati, come da art. 11;
d) dirimere le controversie insorte fra i soci,
fra questi e gli Organismi Dirigenti e fra Organismi Dirigenti,
erogando, ove nel caso, le sanzioni previste.
L'iniziativa del Collegio dei Garanti é intrapresa a seguito
di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa.
Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte
entro 30 giorni dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio
dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.
Nel caso di controversie fra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione
del Collegio dei Garanti é relativo alle questioni e alle
controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente
sottordinato.
Il Collegio Nazionale dei Garanti è formato da 5 componenti
(n°3 effettivi e n°2 supplenti); i componenti sono eletti
fra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza
nel campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in
campo economico-giuridico, non facenti parte di organismi direttivi
a pari livello: essi eleggono al loro interno un Presidente.
Il Collegio Nazionale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio
di competenza, assume anche funzioni di organo di appello nei giudizi
resi dai Collegi dei Garanti dei livelli sottordinati.
I componenti del Collegio Nazionale dei Garanti hanno diritto a
partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale.
In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole
democratiche, il Collegio Nazionale dei Garanti si attiva autonomamente
ed obbligatoriamente producendo una relazione periodica al Consiglio
Nazionale.
Al Collegio Nazionale dei Garanti deve essere inviata entro 30 giorni
dalla approvazione copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli
organismi dirigenti nazionali.
Art. 30 - Il Collegio dei Revisori dei Conti é
organo di controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo
dell'Associazione ed é eletto nei rispettivi congressi.
Ha il compito di:
a) esprimere pareri di legittimità in
atti di natura amministrativa e patrimoniale;
b) controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
c) controllare la regolare tenuta della contabilità
e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è formato da
tre componenti effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non
componenti di organismi dirigenti di pari livello e che siano dotati
di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile: il Collegio
elegge al proprio interno un Presidente.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ha diritto a partecipare
alle riunioni del Consiglio Nazionale al quale presenta annualmente
una relazione scritta sul bilancio consuntivo.
LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE
Art. 31 - I principi generali ai quali si ispira
e si uniforma la vita associativa di PROCIV-ARCI sono: l'uguaglianza
di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche;
l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle
decisioni e la loro verificabilità.
Art. 32 – In armonia con i principi esposti
nel precedente art. 31, la convocazione degli organismi deve avvenire
sulla base di modalità e tempi che consentano la più
ampia partecipazione dei componenti, e che verranno più precisamente
definiti in un successivo regolamento.
Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza
semplice dei presenti; é richiesta una maggioranza della
metà più uno dei componenti effettivamente in carica
nei casi di:
a) approvazione dei bilanci e le loro variazioni;
b) elezione degli organi dirigenti;
c) approvazione del programma e delle norme di
tesseramento;
d) adozione di provvedimenti di commissariamento;
e) approvazione delle norme di convocazione dei
congressi ordinari o straordinari.
Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare
rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili,
ai componenti l’organismo e di essi deve essere data adeguata
informazione al corpo sociale. Devono inoltre venire conservati
e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.
Art. 33 - L'elezione degli organismi dirigenti
ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto,
salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.
Art. 34 - Ogni organismo nazionale deve provvedere
entro 4 mesi dall'insediamento pena la sua decadenza, a dotarsi
di un apposito regolamento che determini le modalità di funzionamento
dell'organismo dirigente medesimo ed in particolare le norme di
decadenza dei suoi componenti.
Art. 35 - In caso di gravissime violazioni delle
norme statutarie commesse da un organismo dirigente territoriale
o regionale, il Presidente Nazionale, su proposta del Collegio Nazionale
dei Garanti, e solo in presenza dei requisiti di urgenza del provvedimento,
può disporre la decadenza immediata di tali organismi e predisporre
l'invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte
a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni
di normale agibilità democratica.
Tale decisione, comunque deve essere ratificata con un'apposita
delibera, dalla prima riunione dell’Ufficio di Presidenza
convocata.
PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE
Art. 36 - Il patrimonio dell'Associazione, che
non può essere mai ripartito fra i Soci, é costituito
da:
a) beni mobili ed immobili di proprietà
della stessa;
b) eccedenze degli esercizi annuali;
c) erogazioni, donazioni, lasciti.
Art. 37 - Le fonti del finanziamento dell'Associazione
sono:
a) le quote annuali di adesione e tesseramento
soci e delle basi associative;
b) i proventi derivanti dalla gestione economica
del patrimonio;
c) i proventi derivanti dalla gestione diretta
di attività, servizi,
d) iniziative e progetti;
e) i contributi pubblici e privati.
Art. 38 - L'esercizio sociale si svolge dal 01
gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio preventivo, deve
essere discusso ed approvato entro l'inizio dell'esercizio a cui
si riferisce; il bilancio consuntivo deve essere approvato entro
4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento.
L'Ufficio di Presidenza può approvare piani pluriennali di
investimento.
Art. 39 - Ogni livello organizzativo dell'Associazione
risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente
contratte.
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 40 - Lo scioglimento della PROCIV-ARCI può
essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 aventi diritto, solo
da un Congresso Nazionale appositamente convocato; in tal caso il
patrimonio dell'Associazione Nazionale, dedotte le passività,
sarà devoluto ad Enti o Associazioni Nazionali senza scopo
di lucro, aventi finalità di interesse generale analoghe
a quelle della PROCIV-ARCI e comunque, secondo le modalità
stabilite da un collegio di liquidatori all'uopo incaricato.
Art. 41 - La PROCIV-ARCI aderisce alla Federazione
ARCI contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione
del programma della stessa.
Tutti i soci individuali e collettivi della PROCIV-ARCI aderiscono
contestualmente alla Federazione ARCI.
Art. 42 - Per quanto non espressamente previsto
dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.
Approvato dal Congresso Nazionale Prociv Arci
Rende, 25 Aprile 2004
|